Quando si deve iniziare la realizzazione di una nuova costruzione o un processo di ristrutturazione per un immobile già esistente, è ritenuto necessario procedere alla richiesta del permesso di concessioni edilizie, nota anche con il termine permesso di costruire e che rappresenta un’autorizzazione specifica che il Comune interessato emette riconoscendo al richiedente la facoltà di poter procedere ai lavori.
Entrata a far parte dell’ordinamento italiano nel 1977 dalla legge n.10, la concessione edilizia era stata introdotta come sostituta della licenza edilizia precedente ad essa.
Si trattava di un’autorizzazione a fine amministrativo con incidenza sulle attività riguardanti la trasformazione edile e urbanistica con riferimento ad una specifica zona del comune.
Con tl Testo Unico 380/2001 la concessione edilizia è divenuta permesso di costruire, che a tutt’oggi è conosciuto come il provvedimento che si occupa dei diritti di tutte le trasformazioni urbanistiche con a capo dei privati.
Concessione edilizia: aspetto normativo
Una volta denominato il nuovo istituto di permessi di costruzione sono state introdotte molti nuovi cambiamenti a confronto del suo predecessori.
Infatti, in questo ultimo caso è prevista l’assenza del consenso obbligatorio della commissione edilizia e la relativa introduzione del cosiddetto silenzio assenso dell’amministrazione che non è altro il rilascio del permesso.
Concessione edilizia e di ristrutturazione: chi può farne domanda
Il documento inerente ai permessi di costruzione e ristrutturazione possono essere presentati da qualsiasi soggetto sia idoneo ad ottenere tale rilascio e che può fare capo al titolare stesso del terreno edificabile o dell’immobile, il proprietario dei diritti di superficie, l’enfiteuta, il possessore, l’usufruttuario.
Concessione edilizia e permesso ristrutturazione: quando serve e come richiederlo
L’autorizzazione del permesso di costruire viene rilasciata dal Comune in merito a interventi edili e urbanistici, ed è indispensabile per dare il via a tutte le opere che non fanno parte dell’edilizia libera e non soggetti a SCIA, ovvero il certifico che segnale l’inizio dell’attività.
Per capire meglio di cosa si tratta cercheremo di seguito di spiegare in modo più dettagliato quando è utile richiederlo e le modalità da seguire per presentare la domanda.
Gli interventi di trasformazione urbanistica e di edilizia che necessitano dell’apposito Permesso di cui ci stamo occupando sono per:
- interventi di nuove costruzioni
- interventi di ristrutturazione urbanistica
- opere da costruire su immobili o terreni appartenenti allo Stato
- interventi di ristrutturazione edile che riguardano aumento e volume dell’unità immobiliare, del suo prospetto e sagoma e superficie, o in alternativa che comportano un cambiamento della sua destinazione d’uso
- Interventi differenti dal settore edilizio, come per esempio il progetto che riguarda la costruzione di nuove strade e che quindi caratterizzano ugualmente una modifica del territorio attuale.
Ogni Regione ha la facoltà di poter decidere in modo autonomo di approfondire o aumentare le situazioni di interventi per cui si ritiene necessario ottenere il Permesso di Costruire.
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Concessione edilizie e di ristrutturazione: come procedere per la domanda
Il processo che interessa la fase iniziale e quindi la più importante è senza dubbio quello che riguarda la presentazione della domanda presso chi di dovere.
Tale richiesta di Permesso di costruire deve essere presentata recandosi allo Sportello Unico per l’Edilizia, inerente al Comune di rifermento, da parte dello stesso proprietario dell’immobile o da chi è delegato a farlo, oppure in alternativa tramite Pec presso l’ufficio di protocollo del Comune, dopo la sottoscrizione dell’istanza con la firma digitale.
Tuttavia va precisato che per ottenere il documento di concessione è necessario aver effettuato un pagamento alla sede comunale di riferimento, in merito a ciò si ricordano i costi di costruzione e di urbanizzazione.
Il Comune può infatti decidere di richiedere delle garanzie: una in caso di mancato pagamento o effettuato con ritardo e relativo a gli oneri di urbanizzazione o ai costi di costruzione, facenti capo a chi ha fatto richiesta della Concessione Edilizia, mentre l’altra garanzia riguarda la reale realizzazione nei tempi stabiliti delle opere urbane di cui si è fatta richiesta.
La domanda va allegata al progetto di costruzione o ristrutturazione riguardante la richiesta di autorizzazione insieme alle certificazioni che attestano la conformità rilasciata dai tecnici che lo hanno emesso.
Il PDC viene riconosciuto se ritenuto conforme a quanto previsto degli appositi regolamenti edilizi e urbanistici in vigore nel Comune e a quanto richiesto dalle norme edilizie-urbanistiche vigenti a livello nazionale e regionale.
Richiesta della concessione edilizia e del permesso di ristrutturazione: tempistiche necessarie
Avvenuta la presentazione della domanda secondo quanto sopra descritto bisogna attendere sessanta giorni, entro i quali il soggetto responsabile dell’iter burocratico ha il compito di occuparsi della fase istruttoria e alla formulazione di un parere di provvedimento.
Può succedere che il responsabile ritiene opportuno chiedere delle modifiche al progetto presentato affinché possa procedere a rilasciare il permesso edile, in tal caso deve essere fatto presente alla controparte che ha a disposizione 15 giorni di tempo per presentare la nuova documentazione con i dovuti aggiornamenti.
Ulteriori 15 giorni sono per l’ufficio Comunale di rifermento, entro i quali deve essere effettuata la decisione finale che costituisce il consenso o la disapprovazione del permesso richiesto.
Il Permesso di costruire è, inoltre, legato al principio silenzio-assenso, che prevede un termine di 60 giorni entro i quali il richiedente deve ricevere un riscontro dall’ufficio di competenza, se questo non succede può ritenere la sua domanda approvata e quindi l’ottenimento del Permesso di costruire.
In aggiunta si può approfondire dicendo che il termine entro il quale è previsto l’inizio del lavoro non supera i dodici mesi, calcolati dalla data in cui il permesso di costruire è stato rilasciato.
Mentre per quanto riguarda la data del termine del lavoro non è superiore ai tre anni a partire da quanto è iniziata la nuova costruzione o ristrutturazione.
Nella stessa documentazione vengono inseriti tutti i dati riguardanti il processo di attività compresi la data in cui i lavori devono iniziare e quella relativa alla fine dei lavori.
Se per svariati motivi scade il termine della Concessione e non è più possibile proseguire con il lavoro e non possono essere apportate modifiche di nessun tipo al progetto.
Tale situazione richiede la richiesta di nuove scadenze da quella già stabilite; in tal caso è possibile che entrambi i termini subiscano una proroga, che generalmente è di un anno.
È importante precisare che in quest’ultimo caso la realizzazione del lavoro restante è soggetta ad una nuova presentazione e di conseguenza al rilascio di un ulteriore certificato amministrativo di permesso per cantiere, a meno che la domanda non sia stata presentata in data antecedente a quella della scadenza.
Tale richiesta deve essere accompagnata da una reale motivazione, in cui vengono attestati dei fatti accaduti indipendentemente dalla volontà del soggetto a cui fa carico la richiesta di permesso, oppure considerando la mole dell’opera da costruire, dai suoi particolari aspetti tecnico-costruttivi, di complicanze tecnico-esecutive, avvenute successivamente alla data in cui sono iniziati i lavori di costruzione e ristrutturazione.
La proroga del permesso di costruzione è riconosciuta anche nei casi che interessano i permessi di ristrutturazione edilizia, con la previa delibera del Consiglio comunale che ne approva l’interesse pubblico, in riferimento all’obiettivo di rigenerazione urbana, del contenimento inerente il consumo del suolo e del recupero urbano e sociale dell’insediamento e in occasione di insediamenti commerciali, secondo quanto dichiarato dal comma 2 articolo 31, del decreto legge con data 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modifiche dalla normativa di legge del 22 dicembre 2011, n. 214.